Giunta esecutiva
Alla giunta esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio comunitario, del presidente, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.
La giunta esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.