Il consiglio comunitario della comunità montana è composto da un numero massimo di 3 rappresentanti per ognuno dei comuni facenti parte della comunità montana secondo la normativa vigente e dura in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento.
Il consiglio comunitario quale organo di rappresentanza dei comuni membri determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale, la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.
Il consiglio comunitario esercita le competenze previste dalla legge e in particolar modo le seguenti:
a) statuto e regolamenti;
b) piani e programmi strategici;
c) bilancio di previsione e relativi allegati;
d) rendiconto della gestione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;
f) accettazione di funzioni delegate dai comuni membri e dalla provincia, dalla regione e da altri soggetti pubblici;
g) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la comunità montana di funzioni delegate dalla regione ai comuni membri.